Descrizione estesa
Gli elettori "affetti da infermità tali da non consentire l’autonoma espressione del voto" e che necessitano dell’assistenza in cabina di un accompagnatore di fiducia per poter esprimere il proprio voto, possono ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito da parte dello stesso Comune, così come disposto dall'articolo 1, comma 2), della Legge 5 febbraio 2003, n. 17.
Tale annotazione, è apposta sulla tessera elettorale dell’elettore dall’Ufficio comunale, previa richiesta corredata da apposita documentazione sanitaria attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.