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Referendum 2026: disciplina della propaganda elettorale

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Normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica

Data di Pubblicazione

24 febbraio 2026

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

INDIVIDUAZIONE, DELIMITAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA 

Ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 212/1956, la Giunta comunale con delibera n. 11 del 19/02/2026 ha provveduto a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i gruppi promotori del referendum che ne abbiano fatto richiesta, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 17 e venerdì 20 febbraio 2026. 

PROPAGANDA ELETTORALE, RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 20 febbraio 2026, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Da venerdì 20 febbraio 2026, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della citata legge n. 130/1975.
Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono gli stessi.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI

Nei quindici giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 7 marzo 2026, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della citata legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 21 marzo a lunedì 23 marzo 2026, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda - che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione - portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi referendari.

RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Ultima modifica: martedì, 24 febbraio 2026

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