Descrizione estesa
Com’è noto, a decorrere dal 3 agosto u.s., la tradizionale carta d’identità, in versione cartacea, non costituisce titolo valido per l’espatrio e non è più rilasciabile.
Nel contempo, al fine di fronteggiare eventuali emergenze, è stato emanato il Decreto legge 26 giugno 2026, n. 108, avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità”, che all’art. 11 detta importanti novità che riguardano la carta di identità cartacea e prevedono anche l’introduzione di un nuovo documento identificativo provvisorio:
A) l’art. 11, comma 1, contrariamente a quanto affermato nella Circolare del Ministero dell’interno n. 76 del 13.10.2025, stabilisce che la carta di identità cartacea utilizzata nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, mantiene il suo valore identificativo fino alla scadenza indicata sul documento, per cui non è necessario sostituirla ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale.
B) l’art. 11, comma 2, sempre contrariamente a quanto affermato nella Circolare n. 76/2025, dispone che i possessori di una carta di identità cartacea che non siano riusciti a sostituirla con una CIE entro il 3 agosto 2026, potranno utilizzarla anche successivamente a tale data, e comunque NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2027, non solo in tutti i loro rapporti con la Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, ma anche qualora si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni servizio con caratteristiche analoghe. In pratica, se non scaduta, ha il valore di documento di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del DPR n. 445/2000, esattamente come la patente, il passaporto, e tutti gli altri documenti elencati a titolo esemplificativo da quella norma.
C) Art. 11, commi 3 e 4. Viene introdotto un nuovo “documento d’identità provvisorio” con validità non superiore a sei mesi e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2027, da utilizzare solo nei casi di urgenza opportunamente documentata; in particolare “quando il cittadino rappresenti un’esigenza che non consente di attendere i tempi di stampa e consegna della CIE o comunque di programmare il rilascio della CIE in tempo utile ai fini dell’urgenza prospettata”.
È valido anche per l’espatrio negli Stati dell’Unione europea, sempre che sia accettato da tutti gli Stati in quanto lo stesso “può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio”. Tale documento persegue l’obiettivo di consentire ai cittadini di dotarsi della CIE entro un margine temporale abbastanza ampio, decorso il quale non dovrebbe essere più emesso. Con decreto del 4 agosto 2026, il Ministero dell’Interno, di concerto con quelli dell’Economia e delle Finanze, nonché per la Pubblica Amministrazione, ha approvato il modello di “documento d’identità provvisorio”, stabilendone le caratteristiche grafiche. Il modello “è dotato di specifici elementi di sicurezza, quali le microscritture, la stampa calcografia, inchiostro otticamente variabile (OVI) ed il fondino di sicurezza” allo scopo di garantirne l’autenticità e l’inalterabilità.
Esso, pur riportato su supporto cartaceo diverso da quello dismesso, ne conserva tutte le indicazioni, comprese la professione e i connotati e contrassegni salienti.
Al momento si è in attesa di istruzioni operative sul procedimento da seguire e sull’approvvigionamento dei documenti, la cui stampa sarà comunque curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché di conoscere l’importo dei diritti da corrispondere all’atto del suo rilascio.