Descrizione estesa
La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con circolare n. 65/2026, ha comunicato la pubblicazione della legge n. 180/2026 recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» nella G.U. n. 235 del 9 ottobre 2026.
In particolare, l'art. 8 della citata legge disciplina, a regime, il VOTO DEGLI ELETTORI FUORI SEDE.
AMBITO DI APPLICAZIONE: la disciplina si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e ai referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione. Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
CATEGORIE DEGLI ELETTORI "FUORI SEDE": requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco:
- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, commi 2 e 3);
- gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, comma 4);
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, comma 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, comma 5, secondo periodo).
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA: la legge prevede termini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto da ciascun Comune in base alla categoria e al momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:
- entro il 31 dicembre di ogni anno per gli elettori "fuori sede" per motivi di studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2), per le consultazioni dell'anno successivo;
- entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione per gli elettori "fuori sede" per motivi di studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3), per le consultazioni dell'anno in corso;
- non oltre il 45° giorno antecedente la consulrazione gli elettori "fuori sede" per motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari convivente di minori sottoposti a terapia o trattamente medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5), per le consultazioni dell'anno in corso.
L'iscrizione nell'elenco ha durata annuale, pertanto l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare nuova domanda nei termini.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE: sotto è riportato un modello di domanda, in formato pdf editabile, da trasmettere al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici, unitamente a:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata). La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.
MODALITA' DI REVOCA: la domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione.
Se il Comune di Bagnone è quello di temporaneo domicilio la domanda può essere presentata personalmente presso l'Ufficio Elettorale oppure via mail o pec ai seguenti indirizzi:
- anagrafe@comune.bagnone.ms.it
- comune.bagnone@postacert.toscana.it